Carte Moro (100 faldoni segreti), domani mia udienza al Tar Lazio

Tuesday, 17 June 2008
Pubblicato nella categoria ARTICOLI, DOSSIER CASO MORO

A cura della dott.ssa Alessandra Longo
I punti sui quali si insisterà:

1) La normativa vigente dispone che l’accesso ai documenti possa essere rifiutato e/o differito dalle Amministrazioni solo in casi precisi e determinati. Nel mio caso non sussistevano i presupposti previsti dalla legge per fare ricorso al differimento. (v. art. 24 L. 241/90) né per rifiutare l’accesso.
2) La Presidenza del Consiglio, nella sua risposta, non si è dichiarata incompetente (nel qual caso, peraltro, avrebbe dovuto trasmettere la richiesta alla P.A. competente), non ha eccepito la sussistenza del Segreto di Stato, né di altre ragioni di interesse pubblico prevalente che avrebbero sufficientemente motivato il rifiuto di accesso, non c’erano particolari difficoltà procedurali per accertare la tua qualifica professionale di giornalista e, quindi, la legittimità del tuo interesse alla conoscenza dei documenti in questione.
Differire l’esame della domanda era, con tutta evidenza, un modo indiretto, strumentale ed illegittimo di respingere la tua richiesta in assenza dei presupposti per farlo.
3) Ricorrendo illegittimamente e strumentalmente al differimento, in sostanza, la Presidenza ha impededito di esercitare l’attività di giornalista, ledendo quindi, non solo e non tanto un interesse privato, ma soprattutto l’interesse della collettività all’informazione, interesse costituzionalmente tutelato, che può legittimamente essere sacrificato solo se e in quanto sussistano esigenze di tutela di un interesse che la legge considera prevalente, interesse che, in questo caso, non c’è.
4) Considerato che:
a. il Regolamento è stato emanato.
b. La Commissione per l’accesso ha ritenuto legittima la richiesta
Si insiste nell’istanza formulata nel ricorso chiedendo al TAR di provvedere ai sensi di legge ad autorizzare l’accesso ai documenti indicati con provvedimento motivato, sostituendosi alla P.A. inadempiente.

Mia nota: è rilevante l’entrata in vigore della legge 124/2007, art. 39 e soprattutto 42 sul segreto di Stato e le classifiche di segretezza.

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