SENTENZA SHOCK! Giudice catanese mette a rischio la libertà dei blog
Monday, 1 September 2008Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo da Francesco Beato
Ciao Gabriele, mi è arrivata questa mail, mi piacerebbe molto se tu pubblicassi qualcosa sul tuo blog sulla questione che in realtà riguarda da vicino (anzi al 100%) pure il tuo blog, perchè di fatto ha creato un precedente nefasto per la libera informazione nel web.
Libertà sul web e caso Ruta. Sentenza shock
Le motivazioni della condanna non appartengono ai contesti di una vera democrazia. Secondo il giudice, il blog Accadeinsicilia era addirittura un giornale quotidiano. Per l’informazione in rete potrebbe essere l’inizio del countdown.
Il testo della sentenza emessa dal giudice Patricia Di Marco, che per la prima volta in Italia e in Europa ha condannato per stampa clandestina il curatore di un blog, non solo legittima la preoccupazione e la protesta che si sono levati dalle rete e dal paese negli ultimi mesi, ma offre ulteriori motivi di allarme. Come attestano le carte processuali e le note informative della polizia postale di Catania, la periodicità regolare di “Accadeinsicilia” non è stata assolutamente provata. Non poteva esserlo del resto, trattandosi di un normale blog.
Il giudice conclude nondimeno che il sito citato non era soltanto un periodico: era addirittura un giornale quotidiano, condotto in clandestinità. Un assurdo, evidentemente: ma per far quadrare il circolo di una condanna necessaria, a dispetto della discontinuità di pubblicazione che emergeva dai dati, non ci poteva essere altra soluzione.
Tale fatto giudiziario viene da un contesto difficile. Come testimoniano numerosi eventi, alcuni poteri forti della Sicilia, sottoposti a critica, stanno facendo il possibile per far tacere Carlo Ruta, reo solo di credere nel proprio lavoro di ricerca e documentazione. Basti dire che solo negli ultimi mesi sono state inflitte allo storico ben quattro condanne, a pene pecuniarie e risarcimenti ingentissimi, per complessivi 97 mila euro, presso tre tribunali della regione.
La gravità della condanna di Modica, pur rappresentativa del “senso della giustizia” che vige in taluni ambiti della frontiera siciliana, va comunque ben oltre gli scenari di riferimento, recando un naturale riscontro nell’attuale situazione politica, che sempre più pone in discussione le libertà sancite dall’ articolo 21 della Costituzione.
Lontana dai motivi di una vera democrazia, ma prossima alle logiche che vigono a Teheran e a Pechino, la sentenza siciliana apre di fatto un varco pericolosissimo, offrendo ai potentati italiani, sempre più timorosi della libertà sul web, un precedente per poter colpire i blogger scomodi, i siti che fanno informazione libera, documentazione, inchiesta. E’ quindi importante che la risposta a tale atto, già imponente in rete e significativa in altri ambiti, si estenda ulteriormente.
Giovanna Corradini (redattrice)
Paolo Fior (giornalista)
Nello Lo Monaco (geologo)
Vincenzo Gerace (cancelliere)
Roberto S. Rossi (giornalista)
Carlo Gubitosa (giornalista scrittore)
Carla Cau (associazionismo ragusano)
Serena Minicuci (giornalista)
Vincenzo Rossi (giornalista)
Teodoro Criscione (studente)
Per contatti e informazioni: accadeinsicilia@tiscali.it – www.giornalismi.info/vocilibere
Per testimonianze: carlo.ruta@tin.it

Francesco B. dice:
Monday, 1 September 2008 alle 18:54
Stampa clandestina!!!!!!!!!!!!!!
E poi la gente si stupisce se si parla di fascismo? :O
asdrubale dice:
Monday, 1 September 2008 alle 19:24
Cosa c’è, Francesco B, non hai più fiducia nella magistratura? Se il giudice Patricia Di Marco è arrivata a queste conclusioni, avrà avuto le sue buone ragioni, o forse no?
tequilero dice:
Monday, 1 September 2008 alle 19:24
E’ possibile leggere da qualche parte le motivazioni di questa sentenza assurda.
Io ho trovato solo il dispositivo, dal quale è impossibile capire quali sono le motivazioni giuridiche delle sentenza.
Spero sia stato già presentato appello in ogni caso.
Saluti.
la sentenza sarà pubblicata su questo blog domani
gm
Francesco B. dice:
Monday, 1 September 2008 alle 19:37
Ad asdrubale:
Spero fosse ironico, come si fa ad avere fiducia totale in una categoria del genere?
Sunny dice:
Monday, 1 September 2008 alle 21:03
E’ da anni che va avanti questa storia! Purtroppo non ha mai avuto molta eco mediatica. E chi ha avuto la possibilità di leggere il blog di Ruta (www.accaddeinsicilia.it), conosce la validità delle sue inchieste.
DeanKeaton dice:
Monday, 1 September 2008 alle 22:55
La sentenza lascia effettivamente perplessi.
Certo che se chi scrive su “Accadeinsicilia” evitasse frasi come questa
“La gravità della condanna di Modica, pur rappresentativa del “senso della giustizia” che vige in taluni ambiti della frontiera siciliana, va comunque ben oltre gli scenari di riferimento, recando un naturale riscontro nell’attuale situazione politica, che sempre più pone in discussione le libertà sancite dall’ articolo 21 della Costituzione”
riceverebbe una solidarietà dovuta e apolitica.
Mettendola così, vien voglia di dire, semplicemente, fatti loro.
Saluti
Francesco D. Caridi dice:
Monday, 1 September 2008 alle 23:59
Cari colleghi scribi (iscritti e non iscritti all’Ordine),
siamo afflitti dalla Legge sulla stampa, vecchia, superata, ambigua. Pensate che un PM mi contestò (facendomi poi condannare ad una sanzione pecuniaria) la diffusione “clandestina” di un giornale, il cui numero di lancio era stato diffuso pochi giorni prima del perfezionamento della registrazione presso il Tribunale (ma era stata già versata la tassa; essendo fine settimana, per la mancanza di un certificato fu procrastinato il deposito dell’istanza). Per giunta, quel giornale si definiva nella gerenza organo di diffusione politica diretta espressione di un soggetto politico ben individuato. In quanto tale doveva essere inquadrato nel paradigma dell’art. 10 comma 2 della Legge 47/1948, con esclusione pertanto di ogni conseguenza penale.
La norma in base alla quale fui condannato ad una multa è la stessa per cui un giudice ha deciso di chiudere un blog-giornale, “Accade in Sicilia”; questa e altre norme della Legge n. 47 del 1948 si pongono in contrasto con l’art. 21 della Costituzione. Pertanto invito gli avvocati che dovessero affrontare la causa per stampa clandestina in Corte di Appello a chiedere ai giudici di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Infatti, dato che l’art. 21 della Costituzione testualmente recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, la stampa (anche i blog che di questa categoria sono l’espressione attualmente più avanzata) non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
(Peraltro, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili, ad esempio nel caso di pubblicazioni contrarie al buon costume. Ma le edicole sono piene di materiale pornografico e nessun PM, o altro pubblico ufficiale, provvede più al sequestro. Né l’Ordine radia gli iscritti all’Albo che firmano la direzione di quelle riviste.)
Attribuire al caso del blog o di un giornale registrato in ritardo il carattere della illiceità penale applicando ottusamente la norma, ritenendo che nessuna altra interpretazione possa essere data, sacrifica il diritto costituzionalmente garantito.
Se il giudice avesse proceduto ad una interpretazione corretta, non avrebbe potuto fare a meno di rilevare che la registrazione, secondo la legge sulla stampa, ha efficacia dichiarativa e non costitutiva, meno che mai autorizzativa. La ratio ispiratrice della norma infatti tende a individuare i soggetti ai quali la pubblicazione è riconducibile. L’unico controllo sostanziale è circoscritto alla presenza di un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti, ove richiesto dalla legge professionale.
Se questo è lo spirito della legge nessuna violazione è commessa se si evidenzia, in una pubblicazione a stampa o in un blog per Internet, la persona del direttore responsabile. Il bene protetto dalla norma, ovvero la pubblicità della persona fisica alla quale sia attribuibile la pubblicazione o il blog, non è dunque violato.
Rimane il fatto che la legge sulla stampa è vecchia, superata, ambigua. Poiché non dà certezza del diritto e contrasta con la Costituzione, questa legge dovrebbe essere buttata nel cestino anzitutto dai giudici. Dal canto loro, i vertici dell’Ordine dei Giornalisti dovrebbero darsi una mossa, sollecitando una riforma legislativa e adendo la Corte europea di Giustizia per tutelare il nostro diritto di “scribi”.
Francesco D. Caridi
giornalista professionista
Ordine di Roma
asdrubale dice:
Tuesday, 2 September 2008 alle 09:49
Ad asdrubale:
Spero fosse ironico, come si fa ad avere fiducia totale in una categoria del genere?
Scritto da Francesco B. il 1 Set 2008
Non ci sarebbe nemmeno da chiederlo.
Orlando dice:
Tuesday, 2 September 2008 alle 09:57
E’ agghiacciante. “Stampa clandestina”… tra un po’ introdurranno il reato di “email provocatoria”, “navigazione su siti tendenziosi”, “lettura di stampe clandestine”…
Francesco B. dice:
Thursday, 4 September 2008 alle 21:24
Ultimo comunicato stampa sulla questione:
Sentenza oscurantista sul web. L’allarme e la mobilitazione si
estendono in Grecia. Decine di blog prendono posizione. Numerose note
di protesta indirizzate all’ambasciata italiana di Atene.
Mentre in Italia la risposta del web alla condanna dello storico
Carlo Ruta per stampa clandestina cresce di giorno in giorno, a seguito
della pubblicazione del testo della sentenza emessa dal giudice
Patricia Di Marco, ripercussioni significative del caso si hanno in
Grecia. Numerosi blog ed esponenti della cultura di tale paese stanno
prendendo infatti posizione contro la condanna, intesa come espressione
dei poteri torbidi che stringono il sud e di politiche governative
scopertamente illiberali. Constatata quindi la gravità della situazione
che si è venuta a creare in Italia, vengono denunciati sui siti greci i
pericoli che, dopo tale evento giudiziario, ricadono su tutti i paesi
dell’Unione Europea, in merito alla libera espressione in rete. Dai
blog e da altre fonti si ha altresì notizia di numerose note di
protesta indirizzate all’Ambasciata italiana di Atene, oltre che, nella
medesima capitale, alle sedi del Consolato e dell’Istituto Italiano di
Cultura. Ad animare la protesta, fra gli altri, è lo studioso ateniese
Nikos Klitsikas, esiliato politico in Italia nel periodo della
dittatura dei Colonnelli e, negli anni più recenti, storico delle trame
nere in Europa, in collaborazione con Andrea Speranzoni.
Giovanna Corradini (redattrice)
Paolo Fior (giornalista)
Nello Lo Monaco (geologo)
Vincenzo Gerace (cancelliere)
Roberto S. Rossi (giornalista)
Carlo Gubitosa (giornalista scrittore)
Carla Cau (associazionismo ragusano)
Serena Minicuci (giornalista)
Vincenzo Rossi (giornalista)
Teodoro Criscione (studente)
Antonella Serafini (giornalista)
Angelo Genovese (studente)
Giuseppe Virzì (blogger)
Cassazione: i siti di discussione online non sono assimilabili agli organi di stampa | dituttounblog.com - Un blog senza padroni dice:
Wednesday, 11 March 2009 alle 15:25
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