Burqua sì, burqua no. Quando è vietato vietare

Wednesday, 2 July 2008
Pubblicato nella categoria ARTICOLI

di Gabriele Mastellarini per “Il Sole 24Ore” di oggi p. 14 “Politica e società”

I Sindaci non possono vietare il burqua per motivi di ordine pubblico ma «in determinati luoghi», come le aule di una scuola o di un’università, «possono essere previste regole incompatibili con l’utilizzo del velo, purché trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze».

Ad affermarlo, con una sentenza destinata a far discutere, è il Consiglio di Stato, intervenuto il 19 giugno sulla contestatissima ordinanza anti-burqua firmata da Enzo Bortolotti, primo cittadino leghista di Azzano Decimo, comune di 13.500 abitanti in provincia di Pordenone, dove la comunità islamica conta più di 200 persone.

L’utilizzo del «velo che copre il volto (o burqua) – premette la decisione n. 3076 del Consiglio di Stato – non è diretto a evitare il riconoscimento, ma costituisce attuazione di una tradizione di determinate popolazioni e culture».

Il Sindaco di Azzano Decimo partiva da un presupposto diametralmente opposto, prevedendo multe da 20 a 200 euro per chi indossava il velo, rendendosi non identificabile. L’ordinanza suscitò perplessità in tutta Italia, arrivando fino all’ex Ministro dell’Interno, Beppe Pisanu, che ne chiese l’immediato ritiro «perché lede il diritto delle persone». Il provvedimento venne così annullato dal Prefetto di Pordenone con un apposito decreto del 9 settembre 2004, subito impugnato davanti al Tar del Friuli. Nel 2006 il ricorso venne respinto dal Tribunale Amministrativo ma, Enzo Bortolotti (riconfermato alle consultazioni del 2007), propose appello al Consiglio di Stato per ottenere «una risposta chiara e definitiva».

Quella risposta è finalmente arrivata: «Il burqua non costituisce una maschera, ma è un tradizionale capo di abbigliamento di alcune popolazioni, tuttora utilizzato anche con aspetti di pratica religiosa», scrive il collegio giudicante della Sesta sezione, presieduta da Giovanni Ruoppolo. Quindi «è del tutto errato il riferimento al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico» e «non è pertinente neanche il richiamo alla legge che vieta l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico».

Le leggi in vigore già consentono alle autorità di chiedere la rimozione del velo, ma solo durante manifestazioni pubbliche e per comprovate esigenze di pubblica sicurezza, mentre un’iniziativa «dal forte rilievo politico e culturale», come quella del Sindaco leghista non può essere ammessa il Prefetto aveva tutto il potere di stroncarla.

Nel fermare sul nascere le intenzioni di altri amministratori intransigenti, il Consiglio di Stato apre uno scenario nuovo, consentendo l’emanazione di provvedimenti analoghi in determinati luoghi, purché il responsabile di quel particolare ufficio fornisca una «ragionevole» spiegazione al divieto di indossare il velo.

Presidi, Rettori, dirigenti responsabili di uffici pubblici ma anche capifabbrica potrebbero certamente avvalersi di questa interpretazione fornita dai giudici amministrativi e firmare la “loro” ordinanza anti-burqua. Quella sì, sarebbe inoppugnabile.

Puoi lasciare un commento, oppure pubblicare un link sul tuo sito.

Nessun commento presente per “Burqua sì, burqua no. Quando è vietato vietare”

  1. Sal dice:

    Wednesday, 2 July 2008 alle 17:22

    Certo che per capirne qualcosa bisogna finire al consiglio di stato.
    Mi chiedo, se un rapinatore entra con un burca a rapinare una banca deve chiedere il permesso a qualcuno o grazie al ns senso civico gli chiederemo di toglierlo dopo?
    Forse al contrario di altri paesi siamo davvero complicati accomodanti superficiali e…….civili…..perchè ci lamentiamo della sicurezza!!!!!!!!!

Inserisci un commento

(attendi che sia approvato dal moderatore per vederlo online)