Caso Mastella-Saladino: la sentenza del Tribunale di Catanzaro
Tuesday, 20 May 2008Pubblichiamo la decisione del Tribunale di Catanzaro che ha archiviato il processo a carico di Clemente Mastella, l’ex Ministro di Grazia e Giustizia finito ora nel dimenticatoio collettivo. Ma il Giudice nell’ordinanza conferma lo stretto legame tra Antonio Saladino, l’imputato principale dell’inchiesta “Why Not?” e l’ex Senatore Clemente Mastella.
Siamo alle solite: è sufficiente un legame a “condannare”? I politici devono avere una condotta specchiata? Risposte ardue, che lascio a voi.
Stralci della sentenza: “(…) Può inferirsi l’esistenza di rapporti confidenziali tra in Sen. MASTELLA e SALADINO nonché l’attitudine di quest’ultimo a creare e mantenere “buoni rapporti con tutti” e ciò anche nell’ambito del mondo politico istituzionale ed indipendentemente dal partito o dalla coalizione di appartenenza del referente. (…)
Non si ravvisano elementi idonei a connotare di illiceità la posizione del Sen. MASTELLA in quei rapporti confidenziali.
Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alle conversazioni captate sull’utenza del SALADINO che ha come interlocutori tale Enza (v. richiesta di arch., p. 2 e segg.) ed un soggetto denominato Clemente. (…)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
Il Giudice Tiziana Macrì,
sulla richiesta di archiviazione del procedimento di cui in epigrafe a carico del Senatore Clemente MASTELLA per infondatezza della notizia di reato formulata in data 4 marzo 2008 dalla Procura Generale della Repubblica (sede);
esaminati gli atti;
premesso che per l’analitica ed esaustiva esposizione degi elementi rilevanti in ordine alla posizione del Sen. MASTELLA si richiama la richiesta di archiviazione le cui argomentazioni e valutazioni, integralmente condivise da questo Giudice, devono considerarsi qui riportate.
Osserva:
Occorre accertare: 1) se sussista una notizia di reato; 2) se la stessa sia riconducibile al Senatore MASTELLA; 3) quale sia la portata degli elementi acquisiti e se essi, in una interpretazione dinamico-evolutiva della nozione di infondatezza, presentino o meno capacità di espansione nel divenire procedimentale.
In data 14 ottobre 2007 il P.M. disponeva l’iscrizione del nominativo di Clemente MASTELLA nel Registro degli indagati in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110, 323, 640 cpv, c.p e 71 195/1974 e succ. mod., commessi in Calabria, Roma ed altre parti del territorio nazionale con condotta in atto.
L’iscrizione seguiva di qualche giorno l’audizione, avvenuta in data 11 ottobre 2007, di Giuseppe TURSI PRATO, detenuto per altro, che, escusso in data 10 luglio 2007 da un P.M. D.D.A., dichiarava, di essere a conoscenza di fatti di pubblica amminastrazione e di essere disponibile a riferire quanto a sua conoscenza al P.M. allora titolare del presente procedimento.
In data 11 ottobre 2007 TURSI PRATO veniva sentito in qualità di persona informata sui fatti (v. verb. Int., p. 3).
La consequenzialità temporale tra audizione ed iscrizione induce a ritenere che la notizia di reato debba ricercarsi nelle dichiarazioni indicate valutate nel contesto delle ulteriori acquisizioni.
Si evidenzia, invero, che l’obbligo di iscrizione nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti.
Il sintagma specifici elementi indizianti esprime l’esigenza deIl’acquisizione degli elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona in termini di ragionevole determinatezza.
Nel caso di specie, TURSI PRATO, nell’esame dell’11 ottobre 2007, riferisce una espressione del SALADINO (v. rascr., p. 45) rilevante in ordine alla posizione di MASTELLA. L’analisi complessiva. delle dichiarazioni rese evidenzia, però, come risultino del tutto prive di specificazione ed indimostrate le condizioni minime necessarie ad attribuire alla locuzione di cui trattasi valore indiziante ed indicate ai punti da a) a e) e relative considerazioni della richiesta di archiviazione, p. 13 che si richiama. Alla stessa, pertanto, non può attribuirsi valenza accusatoria a carico del soggetto chiamato.
Tale valutazione è confermata all’esito dell’esame del contenuti delle dichiarazioni rese da TURSI PRATO innanzi al P.M. di Roma in data 31 ottobre 2007 de tenore che segue: «Non sono a conoscenza di fatti illeciti specifici che coinvolgano l’On. MASTELLA. Posso confermare come già detto nel verbale dell’11 ottobre c.a., che Antonio SALADINO e l’On. MASTELLA sono amici da molti anni e che questo fatto rafforza la posizione, solo ed esclusivamente sul piano politico, di SALADINO rispetto ai componenti locali dell’UDEUR» (v. verb. sint.).
Il dato non si presenta idoneo a costituire specifico elemento indiziante a carico del Sen. MASTELLA anche ai fini della mera iscrizione.
Non soccorrono rispetto all’iniziale ipotesi di accusa le acquisizioni pregresse né le successive.
Dalle dichiarazioni rese da MERANTE Caterina, LA CHIMIA Giuseppe, FRANZE’ Giancarlo e altri (v. rich. Arch.) può inferirsi l’esistenza di rapporti confidenziali tra in Sen. MASTELLA e SALADINO nonché l’attitudine di quest’ultimo a creare e mantenere “buoni rapporti con tutti” e ciò anche nell’ambito del mondo politico istituzionale ed indipendentemente dal partito o dalla coalizione di appartenenza del referente.
Non si ravvisano elementi idonei a connotare di illiceità la posizione del Sen. MASTELLA in quei rapporti confidenziali.
Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alle conversazioni captate sull’utenza del SALADINO che ha come interlocutori tale Enza (v. richiesta di arch., p. 2 e segg.) ed un soggetto denominato Clemente (v. rich. Arch., p. 4 e segg., conversazioni captate nel proc. N. 122/2006 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme). I dialoghi confermano soltanto l’esistenza dei rapporti confidenziali tra SALADINO ed il Sen. MASTELLA nonché il comune interesse per argomenti di natura politica.
Quanto ai contenuti dellla consulenza GENCHI, si richiama quanto esposto nella richiesta di archiviazione alle pagine 7 e seguenti. Il tabulato relativo all’utenza in uso al Sen. MASTELLA, acquisito senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, è inutilizzabile.
Nel merito, comunque, esso conferma soltanto la frequentazione telefonica tra SALADINO ed il Senatore già per altre vie emersa, ma inespressiva “di condotte deI MASTELLA ipotizzabili come reati”.
L’analisi dei risultati investigativi acquisiti rende del tutto superfluo l’ulteriore prosieguo.
Consegue ai rilievi indicati l’accoglimento della richiesta di archiviazione nei confronti del Sen. MASTELLA per infondatezza della notizia di reato.
P.Q.M.
Letti ed applicati gli artt. 408 e segg. c.p.p.,
in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Generale,
• Dispone l’archiviazione del procedimento nei confronti el Sen. Clemente MASTELLA perché la notizia di reato è infondata.
• Ordina la restituzione degli atti alla Procura Generale della Repubblica (sede).
• Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 1 aprile 2008
Il Giudice per le indagini Preliminari
Tiziana Macrì


kujtim isaj dice:
Monday, 30 June 2008 alle 14:38
poso agiungiere un altra cosa.la sinistra di prodi e stata molto brava a ignetare come si dice a fisare nelle teste dei italiani che il vero male della italia e il signor berlusconi, complimenti veramente ai signori della ex sinistra.
kujtim isaj dice:
Monday, 30 June 2008 alle 14:38
poso agiungiere un altra cosa.la sinistra di prodi e stata molto brava a ignetare come si dice a fisare nelle teste dei italiani che il vero male della italia e il signor berlusconi, complimenti veramente ai signori della ex sinistra.
kujtim isaj dice:
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kujtim isaj dice:
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