Gli altri effetti del comma salva-Casta (o codicillo Amici degli Amici)
Saturday, 16 August 2008di Gabriele Mastellarini
Ho parlato (leggi QUI e QUI) dell’approvazione alla chetichella e della pubblicazione il 2 agosto in “Gazzetta Ufficiale” del cosiddetto comma salva-Casta, o codicillo Amici degli Amici, l’articolo 4-quater della legge 129/2008 di conversione al decreto-legge 97/2008. Il primo effetto del codicillo approvato prima della pausa estiva con un emendamento elaborato tra Camera e Senato, senza che nessuno battesse ciglio, è stato il blocco immediato di tutte le disposizioni sulla trasparenza dei compensi pagate dalle amministrazioni pubbliche.
Ministeri, Agenzie, Autorità, enti, università e società per azioni a totale o prevalente controllo pubblico devono (dovevano) pubblicare sul proprio sito web quanto corrisposto ai vari consulenti, collaboratori, etc. Ora quell’obbligo, ribadito nelle ultime due leggi Finanziarie, è caduto e se ne riparlerà (forse) per la fine dell’anno dopo la pubblicazione di un apposito regolamento, sotto forma di decreto presidenziale (Dpr).
Ma gli effetti del salva-Casta non riguardano solo la trasparenza ma anche l’entità dei compensi. Ecco cosa scrive in proposito l’avvocato Guglielmo Saporito, esperto del Sole24Ore.
La legge finanziaria 2008 (articolo 3, comma 44 della legge 244/ 2007) prevedeva un tetto al trattamento economico di rapporti occasionali a carico delle pubbliche finanze. Il limite era rappresentato dal trattamento economico del più alto grado della burocrazia statale (primo presidente della Corte di Cassazione, 278 mila euro lordi): oggi (dopo la pubblicazione del codicillo, ndr) il limite resta, ma si moltiplicano le deroghe, affidate a un Dpr che andrà emanato entro ottobre. Consulenti, titolari di incarichi, professionisti, studiosi, esperti, artisti potranno contare su un trattamento migliore.
La norma approvata dal Senato prevede infatti che nel calcolo del tetto di retribuzione non sia considerato quanto percepito come stipendio dall’amministrazione di appartenenza (se già dipendenti), o come pensione. In questo modo si parifica il trattamento dei dipendenti pubblici e privati e ad ogni incarico pubblico corrisponderà una retribuzione cumulabile con lo stipendio in godimento.
Un secondo principio cui il Dpr si dovrà ispirare sarà l’esenzione dal tetto retributivo per le prestazioni professionali (di iscritti ad Albi o esercenti attività professionali), per i contratti d’opera di natura non continuativa (artistica, scientifica) e per i compensi agli amministratori. Queste tre categorie sono libere da limiti di retribuzione: per i professionisti, esistono infatti tariffari che rendono omogenee le retribuzioni, ancorandole al tipo di prestazione e al valore del bene che si contribuisce a produrre. Una larga schiera di consulenti e titolari di incarichi si affianca quindi agli artisti, unica categoria che nella legge finanziaria del 2008 era riuscita a ottenere un’apertura a deroghe ai tetti di retribuzione, grazie alla forte competizione tra canali televisivi pubblici e privati, che poteva risolversi solo grazie a una libertà assoluta di mercato.
Altre modifiche introdotte dal Senato, e rinviate in dettaglio al decreto presidenziale, riguardano la pubblicità degli incarichi e l’onere, per le pubbliche amministrazioni che superano il tetto fissato, in un anno al limite massimo di retribuzione, di fornire adeguata e specifica motivazione. In questo modo si potrebbe molto ampliare l’elenco dei soggetti cui il tetto di retribuzione non si applica: già oggi non sono soggetti al limite la Banca d’Italia, le Autorità indipendenti, il sottosegretario per l’emergenza rifiuti, e – come si diceva – professionisti ed amministratori.
Per chi non appartiene a una delle categorie fin dall’origine esenti dal tetto, sarà possibile costruire una dettagliata descrizione degli elementi che suggeriscono una migliore retribuzione. L’importo adeguatamente motivato, nel testo della norma appena votato, potrà poi essere erogato senza attendere alcun tipo autorizzazione.

