SENTENZA SHOCK SUL BLOGGER CONDANNATO PENALMENTE. NEGRI (IL SOLE24ORE) SPIEGA: "PER IL GIUDICE, SE IL BLOG E' UNA PALESTRA DI LIBERE ESPRESSIONI NON VA REGISTRATO, MA SE SEGUE UNA LINEA EDITORIALE E' COME UN GIORNALE"

Friday, 5 September 2008
Pubblicato nella categoria ARTICOLI, SENTENZE

Nei giorni scorsi ci eravamo occupati della sentenza del Tribunale di Modica che ha condannato penalmente Carlo Ruta per delle notizie/opinioni pubblicate sul blog accadeinsicilia.net. Per il giudice, il blog in questione andava parificato a un normale giornale e Ruta al suo direttore responsabile, penalmente perseguibile anche per “omesso controllo”. Anche dopo il nostro appello, oggi interviene Il Sole 24 Ore con un puntuale intervento di Giovanni Negri. (g. mast.)

di Giovanni Negri per Il Sole24Ore – Norme e Tributi

Una linea netta di demarcazione tra informazione e comunicazione via blog: in assenza di una normativa specifica, prova a tracciarla la magistratura con una pronuncia subito molto contestata dal popolo della Rete. Rischia così una condanna per stampa clandestina il blogger che non registra in tribunale il proprio sito.

Almeno questo è il parere del tribunale di Modica dove il giudice unico ha multato Carlo Ruta per avere pubblicato il giornale di informazione civile «Accade in Sicilia» diffuso sul sito www.accadeinsicilia.net senza avere prima eseguito la registrazione considerata d’obbligo, da parte dell’autorità giudiziaria, per un prodotto del genere.

La notizia della condanna era nota e ha scatenato una ridda di proteste su internet da parte di chi ha visto nel provvedimento della magistratura un attacco alla libertà di espressione attraverso la Rete nella forma di un blog.

Ora, con il deposito delle motivazioni, è possibile avere un’idea più precisa della linea seguita dal giudice nell’interpretare una normativa che è andata via via precisandosi nel tempo, senza però che sia ancora possibile raggiungere un approdo condiviso da parte degli stessi magistrati. Perché, a leggere la sentenza, tutto ruota intorno alla definizione di prodotto editoriale, nozione cruciale per la previsione dell’obbligo di registrazione. Registrazione però che, precisa la sentenza, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa visto che è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull’opportunità di consentire o meno la pubblicazione; si tratta invece di un controllo di legittimità formale sulla regolarità dei documenti prodotti.

Ricostruendo l’evoluzione della normativa, il giudice unico ricorda che sino al 2001 l’orientamento giurisprudenziale prevalente prevedeva la necessità del requisito della riproduzione del giornale su supporto cartaceo perché potesse essere considerato prodotto editoriale. Con la legge n. 62 del 2001 le cose cambiano e il concetto di prodotto editoriale si estende sino a comprendere anche i prodotti realizzati su supporto informatico e destinati alla pubblicazione anche con mezzo elettronico. Nella linea sposata dal tribunale di Modica, la norma che accomuna in un sistema unitario i nuovi media ha un valore generale «così da potere affermare l’assoluta equiparabilità di un sito internet a una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale “incriminato”».

In questa prospettiva devono essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche online pubblicate con periodicità «e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note».
Delineata questa cornice, la sentenza si sofferma sulla natura del blog sottoposto alla sua valutazione per concludere che la sua fisionomia lo fa rientrare tra i «prodotti editoriali» da registrare. Innanzitutto è lo stesso imputato, sottolinea l’autorità giudiziaria, che ha ha definito nella testata la propria pubblicazione come giornale («Accade in Sicilia – Giornale di informazione civile»). Gli articoli pubblicati hanno poi per oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette, tanto da caratterizzarne il contenuto informativo. Il sito internet, sulla base delle indagini della Polizia postale, veniva poi aggiornato periodicamente e con cadenza pressochè quotidiana.
È vero poi, scrive il giudice, che Carlo Ruta si è difeso sostenendo che il prodotto pubblicato non era un quotidiano ma un semplice blog, da intendere come diario di informazione civile. Però, contesta la sentenza, il blog è uno strumento di comunicazione dove chiunque può scrivere quello che vuole e come tale può essere usato anche per pubblicare un giornale. E allora un blog può anche essere usato come metodo di presentazione di una testata registrata con una sua linea editoriale, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico. Se invece il blog è utilizzato solo come una sorta di “palestra” per l’espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti la registrazione, avverte il giudice unico, non è certo necessaria. Nel caso esaminato però risulta all’autorità giudiziaria che prima di pubblicare sul sito «Accade in Sicilia» era necessario contattare Ruta e sottoporre l’articolo alla sua preventiva valutazione in veste, in pratica, di editore responsabile.

LEGGI LA SENTENZA

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  1. art21 dice:

    Friday, 5 September 2008 alle 16:43

    Contenuto Art21 costituzione al di sopra di ogni legge.

    Abbandonare l’italia per paesi liberi: unica salvezza.

  2. Francesco B dice:

    Monday, 22 September 2008 alle 13:09

    Censura dei blog, esposto al Tribunale di Rovereto
    PI – News
    lunedì 22 settembre 2008

    Roma – Le polemiche sulla chiusura del blog di Carlo Ruta per stampa clandestina non accennano a placarsi e il Partito Pirata ha presentato un esposto al Tribunale di Rovereto sulla questione, una vicenda che come noto ha sollevato enorme scalpore e ha anche suscitato una petizione sul sito di Censurati.it già firmata da migliaia di persone.

    Il testo dell’esposto depositato al Tribunale lo scorso venerdì dall’Associazione segnala come vi siano molti altri blog e siti nelle condizioni illegali in cui si sarebbe venuto a trovare lo storico Ruta e sottolinea cosa questo significa. In particolare, il Partito Pirata ha segnalato tra i siti potenzialmente fuorilegge spazi web come democraticidavvero.it, it.wordpress.com/tag/roberto-maroni, storace.it, antoniodipietro.it, paologentiloni.it, forzaitalia.it, antoniopalmieri.it.

    Il concetto lo spiega nel dettaglio il segretario dell’Associazione, Alessandro Bottoni: “Se Carlo Ruta è colpevole del reato di stampa clandestina, allora lo sono anche molti dei nostri politici, molti dei nostri imprenditori, gran parte dei nostri intellettuali e tutti i circa nove milioni di blogger attivi nel nostro paese. I sovversivi sono loro”.

    Bottoni inquadra il clima che ha portato alla nascita della legge sulla stampa nel 1948, alle successive modifiche e alla famigerata introduzione della legge sull’editoria: “L’otto febbraio 1948, un governo temporaneo, ancora non legittimato dal voto popolare, posto sotto pressione dall’azione sovversiva dei comunisti da un lato e dei fascisti dall’altro, si era trovato costretto a varare frettolosamente una legge che regolasse la pubblicazione di giornali e altri prodotti di stampa. In quel momento storico ed in quel clima, è nata la legge che tutt’ora regola le attività di stampa e la libertà di espressione del pensiero nel nostro paese. Sono passati oltre 60 anni da allora”.

    E sottolinea: “Noi, come tutti gli Italiani, restiamo in attesa di sapere, dal Tribunale competente, se è ancora vero ciò che abbiamo letto sui libri ai tempi della scuola media”, ovvero se quanto asserito dall’Articolo 21 è ancora attuale:
    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure

    “Se quanto asserito dalla Costituzione non dovesse risultare più vero nei fatti – sottolinea Bottoni – allora questo sarebbe la dimostrazione lampante che, ancora una volta, sono loro a violare le leggi, non i ragazzini dediti al file sharing. Sono loro a tentare di sovvertire in ogni modo i meccanismi della vita democratica, in nome di oscuri interessi. E “loro” sono sempre gli stessi: coloro che ancora non sanno rassegnarsi alla Democrazia, al principio di Uguaglianza di fronte alla Legge ed all’inevitabile Progresso della Società e della Tecnologia”.

    http://punto-informatico.it/2411797/PI/News/censura-dei-blog-esposto-al-tribunale-rovereto.aspx

  3. tequilero dice:

    Wednesday, 11 March 2009 alle 11:28

  4. Sergio Fornasini dice:

    Wednesday, 11 March 2009 alle 11:35

    Grazie tequila, stavo giusto imbastendo un post sull’accaduto, presto online

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