Cassazione: sul cognome al figlio naturale dovrebbe prounciarsi la Consulta
Wednesday, 13 August 2008di Gabriele Mastellarini per Il Sole 24Ore del 13 agosto (Norme e Tributi)
Davanti alla Cassazione si riapre il dibattito sui figli naturali e sull’apposizione del cognome paterno al bambino riconosciuto in epoca successiva alla nascita. Se si tratta di un minorenne, spetterà al giudice valutare l’istanza del padre naturale e decidere di aggiungerne, o meno, il cognome «con una valutazione discrezionale, frutto di un ponderato apprezzamento dell’interesse del minore e tenendo conto di ogni specifico elemento concreto».
Il Tribunale potrebbe far “sparire ” il riferimento materno che ha accompagnato il figlio naturale nei primi anni, sostituendolo con il solo cognome del padre che, inizialmente, si era completamente disinteressato del bambino.
Con la decisione n. 15087 depositata il 6 giugno scorso, la prima sezione civile di Piazza Cavour risponde a un importante quesito di diritto: il minore, riconosciuto in tempi successivi dal padre naturale (che per anni se ne è disinteressato) può conservare il cognome materno o gli deve essere “imposto” quello paterno? Gli “ermellini” ritengono determinante «il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione tra i figli naturali e quelli nati nel matrimonio» che, per legge, ottengono il cognome paterno (l’articolo 231 del Codice civile dispone che «II marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio»). Una premessa con la quale si attribuisce una corsia preferenziale alla figura del padre, nonostante sia rimasto avulso dalla vita del minore nei primi anni di vita (il caso in esame riguarda un riconoscimento avvenuto all’età di nove anni).
Per la Suprema Corte è doveroso valutare «l’opportunità per il minore di associare a sé, anche nel cognome, la figura paterna», per evitare discriminazioni sociali. Sarà il giudice a scegliere la via migliore tra le tre disponibili: doppio cognome, cognome del padre o conservazione del cognome materno. Quest’ultima ipotesi è plausibile solo «se dal nuovo cognome (paterno) può derivare un danno alminore» o quando si tratti di un cognome «significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere».
E la decisione del Tribunale, una volta passata in giudicato (se si è ricorso agli altri due gradi di giudizio), impedisce a entrambi i genitori di opporsi. Ma sul punto la Cassazione non risponde a un’altra e più importante domanda: l’aggiunta fel cognome paterno disposta dal giudice impedirebbe al minore, una volta divenuto maggiorenne, di eliminarlo. Un quesito che, così proposto, è «inammissibile», perché «rappresenta un generico dissenso sulle va-lutazioni del giudice di merito».
I giudici invitano però a riflettere sul terzo comma dell’articolo 262 del codice civile: «Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre», paventando per il futuro «la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale».

