Diffamazione e querela, ogni tanto i giornalisti vincono

Friday, 23 January 2009
Pubblicato nella categoria SENTENZE, WEBNEWS

dall’agenzia Omnimilano

Prosciolti i giornalisti, condannato il querelante. Questa l’originale decisione del giudice per l’udienza preliminare Guido Salvini in merito a un procedimento per diffamazione intentato da un uomo di origine maghrebina che, da quanto si evince dal provvedimento, ha querelato un cronista e il suo direttore pur essendo consapevole che i fatti riportati in un articolo pubblicato il 27 maggio 2004 erano veri. Nell’ articolo si riportava la sentenza con cui un giudice civile di Monza aveva imposto che gli incontri tra il padre e la figlia minorenne, dopo la separazione dalla madre, avvenissero con il controllo dei servizi sociali e che una delle cause della rottura del matrimonio era stato il fatto che l’uomo, di fede islamica, avesse cominciato a imporre alla piccola dei costumi molto rigidi, tra cui l’obbligo di portare il velo.
Ora i giornalisti accusati di diffamazione a mezzo stampa sono stati prosciolti, mentre il querelante è stato condannato a risarcirli con 2mila euro.

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  1. Sunny dice:

    Friday, 23 January 2009 alle 22:34

    Non conosco il caso, ma da quel che leggo mi sembra di intuire si tratti di una causa penale (la diffamazione a mezzo stampa è un reato penale). In realtà i veri problemi per i giornalisti si riscontrano in ambito civile (ricordo che da qualche anno è possibile intentare direttamente una causa civile senza passare per l’azione penale).
    Non mi sembra una gran notizia per quanto positiva sicuramente.

    Se dovesse interessare vi riporto i riferimenti legali e qualche caso particolare.

  2. asdrubale dice:

    Friday, 23 January 2009 alle 23:12

    Penale o civile, ma un “reato” è sempre un fatto penalmente rilevante, se si dimostra l’infondatezza dell’accusa il finale sarà comunque la condanna dell’attore a pagare le spese e i danni.

  3. Sunny dice:

    Saturday, 24 January 2009 alle 21:57

    Con la sentenza n. 5259/1984, la Corte di Cassazione ha stabilito che ogni cittadino può tutelare il proprio onore e la propria dignità in sede civile senza avviare l’azione penale.
    Un progressivo e lento movimento ha reso così la diffamazione un fenomeno di rilievo economico non indifferente: sta all’offeso decidere se rivolgersi soltanto al Giudice civile per ottenere esclusivamente il risarcimento del presunto danno (Giovanna Corrias Lucente Avvocato penalista, docente di Diritto penale comparato presso la Link Campus University of Maltha a Roma).

    Il danno da diffamazione/ingiuria in ambito civile.
    Il danno in questo caso consiste nella violazione di diritti fondamentali dell’individuo, quali il diritto all’immagine, alla reputazione, all’onore, alla privacy.
    Voci di danno risarcibili saranno pertanto il danno non patrimoniale nelle forme del danno biologico, morale soggettivo ed esistenziale; nonché il danno patrimoniale, quale danno emergente e lucro cessante per la lesione alla reputazione ed eventuali spese sostenute per arginare gli effetti dell’atto diffamatorio.
    Procedimento e tempi:
    il mezzo più rapido ed efficace per ottenere tutela nei casi di ingiuria/diffamazione è sicuramente la proposizione di un ricorso immediato al Giudice di Pace cui accede contestuale COSTITUZIONE di PARTE CIVILE per il risarcimento del danno.
    In tal caso i tempi saranno piuttosto ristretti.

  4. TiEnne dice:

    Sunday, 25 January 2009 alle 17:06

    Se il maghrebino avesse sporto querela contro ignoti, non sarebbe stato condannato per calunnia, come succede nella stragrande maggioranza dei procedimenti penali per diffamazione a mezzo internet, ad esempio.
    Se i PM archiviassero prima di inviare l’informazione di garanzia, i malcapitati ingiustamente indagati non dovrebbero spendere del denaro in avvocati.

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